![]() RASSEGNA STAMPA | ![]() 14 GIUGNO 2002 |
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A quali
criteri dovrebbe ispirarsi il legislatore quando interviene su materie, come la
procreazione medicalmente assistita, circa le quali esiste nella società civile
un netto disaccordo morale?
Penso che la
risposta a questa domanda dovrebbe scontare, in uno Stato laico e pluralista
come il nostro, una serie di convincimenti che provo ad enucleare
sinteticamente: a) il convincimento che alla base del disaccordo morale su
questa, come su altre materie bioetiche, ci sono le nostre differenti
convinzioni morali e/o religiose ultime, sulle quali è chiaro non è possibile
alcuna negoziazione; b) il convincimento che una convivenza civile improntata
al reciproco rispetto può e deve essere possibile anche in società attraversate
da profonde differenze di stili di vita e di pensiero morale e religioso; c) il
convincimento che il diritto e le leggi non possono avere (ed è bene che non
abbiano) il compito di sostenere e difendere, meno che mai di imporre, una
determinata concezione etica o visione della vita.
Sebbene tali
convincimenti generali riscuotano un larghissimo consenso di principio nella nostra
cultura politica e giuridica, la legge attualmente in discussione non sembra
esserne pienamente ispirata.
Prendiamo,
ad esempio, il controverso divieto di ricorrere a tecniche di tipo eterologo.
Questo divieto avrà presumibilmente un effetto pratico molto limitato, venendo
a colpire solo quelle coppie che, avendo bisogno di ricorrere a questa tecnica,
non avranno i mezzi finanziari per recarsi all'estero. Per chi potrà pagare,
non ci sarà nessun problema: la legge, molto opportunamente, prevede la non
punibilità della coppia che dovesse far ricorso a questa tecnica e protegge i
diritti del nascituro, vietando anche il disconoscimento di paternità. Non
sembra quindi che nascere (all'estero) per mezzo di questa tecnica sia un male
terribile: perché, dunque, vietarla in Italia? Per "dare una
lezione"?
Oppure
prendiamo il primo comma dell'art. 1, che si chiude con l'asserzione che la
legge "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il
concepito". Ora, al fine di assicurare i diritti dei nati per mezzo di PMA
(Procreazione Medicalmente Assistita), non era strettamente necessario
ricorrere al termine "concepito". Averlo fatto è il segno evidente
che ben altri sono gli obiettivi che si intendono perseguire, obiettivi che
poco o nulla hanno a che fare con l'esigenza di regolamentare le conseguenze
del ricorso alla PMA.
Ma, a parte
questo, c'è da chiedersi che cosa precisamente si intende per
"concepito". Nella legge non esiste una definizione del termine,
forse perché si sarà pensato che tutti sanno che il concepito è il prodotto
della fecondazione, ossia del processo di unione tra un gamete femminile e uno
maschile. Il problema è che oggi la scienza è in grado di ottenere questo
risultato senza fecondazione, ad esempio attraverso la tecnica del trapianto
nucleare somatico, la clonazione per intenderci. Si dirà: ma era inutile ogni
precisazione, poiché la legge vieta anche la clonazione. Io non sono riuscito a
trovare questo divieto nel testo della legge. Certo, all'art. 12 si punisce
severamente "chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere
umano discendente da un'unica cellula di partenza ", ma questo vieta la
partenogenesi, non la clonazione per TNS (trasferimento nucleare somatico), che
richiede sempre due cellule di partenza: la cellula uovo e la cellula somatica
donatrice del nucleo.
Infine, c'è
anche da capire di quale tipo di concepiti si intendono assicurare i diritti.
Trattandosi di una legge sulla PMA, si dovrebbe pensare ai concepiti per mezzo
di PMA, ma questo è da escludere perché, in termini di protezione,
introdurrebbe una intollerabile discriminazione tra questa categoria di
concepiti e quelli derivanti da ordinario rapporto sessuale. Si potrebbe però
pensare che a questi ultimi si voglia provvedere in altro modo, magari
attraverso il cambiamento dell'art. 1 del CC.: ma logica vorrebbe che prima si
procedesse, in generale, a stabilire i diritti di un'intera categoria e poi a
determinarne particolari applicazioni.
Propendo
comunque a pensare che, già con questa legge, al termine concepito si voglia
dare un significato generale, tale cioè da comprendere tutti i concepiti di
uomo e di donna. Ciò, tuttavia, solleva gravi problemi. Vorrei illustrarne uno
prendendo spunto dalle dichiarazioni rese dal Presidente della regione Lazio in
occasione del recente pronunciamento del Papa a favore della modifica
dell'art.1 del CC. Storace ha dichiarato al giornale Avvenire (5 febbraio 2202)
che la legge laziale sulla famiglia comprende già nel numero dei componenti di
ogni famiglia laziale i concepiti. Io mi sono chiesto quali mai procedure abbia
inventato l'amministrazione laziale per realizzare un'impresa di questa fatta:
poiché infatti è noto che un altissimo numero di concepiti non si impianta in
utero e si perde col primo ciclo mestruale, si dovrebbe procedere a un
controllo almeno quindicinale di tutte le donne laziali in età fertile per
appurare se caso mai abbiano concepito e questo, come minimo, creerebbe un
problema di gestione dell'anagrafe, una sorta di "stato di famiglia"
ad assetto variabile quindicinalmente. Si potrebbe ovviare iscrivendo solo i
concepiti impiantati, ma questo sarebbe discriminatorio. So bene, naturalmente,
che mi si potrebbe obiettare che il mancato impianto è un fenomeno naturale al
quale non siamo in grado di porre rimedio.
E tuttavia,
se assegniamo diritti al concepito, e in primis il diritto alla vita, oltre a
quello (per ora solo laziale) di essere iscritti all'anagrafe, dovremmo almeno
adoperarci per studiare e contrastare questo fenomeno naturale. La ricerca
biomedica serve appunto a combattere gli effetti dei fenomeni naturali che
danneggiano gli esseri umani e se come propongono i firmatari del documento dei
ginecologi romani (Avvenire del 5 febbraio 2002) vogliamo assumere a pieno
titolo gli embrioni come pazienti, non possiamo discriminare tra embrioni
impiantati o non impiantati. Anche questi ultimi, in quanto concepiti, hanno lo
stesso diritto alla nostra protezione. Dobbiamo quindi seriamente fare ogni
sforzo per individuare le cause della loro perdita e poi combatterle.
A tal
proposito, è curioso che l'unico posto dove si prende sul serio questo impegno
è la cattivissima Gran Bretagna, dove una delle cinque finalità che la legge
sull'embriologia ammette per la ricerca sugli embrioni è appunto quella di
"ampliare le conoscenze delle cause che determinano l'interruzione di
gravidanza". Mi chiedo (e chiedo ai ginecologi romani): supponiamo che da
queste ricerche che implicano la distruzione di embrioni derivino conoscenze e
mezzi che permettano di ridurre o sconfiggere le cause dell'aborto spontaneo.
Cosa faranno quei ginecologi? Utilizzeranno queste conoscenze a vantaggio dei
loro pazienti o no? E se sì, su quali basi? Applicando il detto che la mano
destra non sa quel che ha fatto la sinistra?
Questa, del
resto, sembra essere proprio la logica che presiede alla formulazione dell'art.
13 (Sperimentazione sugli embrioni umani), che altrimenti diverrebbe
incomprensibile nelle sue finalità. Il comma 1 vieta qualsiasi sperimentazione
su ciascun embrione umano. Secondo me, questo è sbagliato, detto così in
generale, ma per fortuna viene preservata la possibilità di sperimentare con
cellule staminali derivate da embrioni e questo, a meno che non si tratti di
una svista, è una cosa importante. Il problema è che il comma 1 fa
letteralmente a pugni col comma 2, che invece consente la "ricerca clinica
e sperimentale" diretta a fini terapeutici e diagnostici volti alla tutela
della salute e dello sviluppo di ciascun embrione. Qui delle due l'una: o la
legge sta dicendo ai ricercatori "fate pure ricerca sperimentale sugli
embrioni, purché vi proponiate finalità terapeutiche: se poi non avete
successo, pazienza". Sarebbe un invito all'ipocrisia. Oppure sta dicendo
un'altra cosa, ancora più grave e ipocrita.
Siccome
chiunque sa che tecniche così sofisticate come quelle che consentirebbero di
intervenire sul singolo embrione a fini realmente terapeutici non possono
sorgere nelle mani dei ricercatori per una sorta di miracolo, ma richiedono una
lunga sperimentazione prima di poter essere dichiarate sicure e testate, allora
ciò che questa legge sta dicendo è questo: lasciamo che altri facciano il
"lavoro sporco" sperimentando sugli embrioni; poi, quando metteranno
a punto tecniche affidabili, noi le utilizzeremo per i nostri
"pazienti".
Come si vede, non c'è bisogno di scomodare le grandi questioni di principio per giudicare sbagliata e inconcludente questa legge. Bastano le questioni concettuali e terminologiche. E in tema di precisazioni terminologiche, una richiesta riguardante l'art 12, comma 1, che vieta l'importazione ed esportazione di gameti: a meno che questo non sia un modo subdolo per impedire i viaggi all'estero, sarebbe opportuno aggiungere l'aggettivo "crioconservati " o analoghi. Tutti noi, infatti, siamo naturali contenitori di gameti.