RASSEGNA STAMPA

26 MARZO 2002
FRANCESCO PALERMO
EUTANASIA E PLURALISMO

Due recenti casi giudiziari originati in Gran Bretagna inducono a riflettere sul tema dell'eutanasia e, più in generale, sui delicati aspetti relativi all'autodeterminazione personale per quanto concerne la propria stessa vita.

Giuridicamente si tratta di casi di estrema complessità, perché la soluzione tecnica da adottare non può prescindere da decisioni etiche, morali e politiche precedenti alla norma. La difficoltà sta proprio in questo: mancando una posizione etica assolutamente prevalente - com'è inevitabile in un sistema plurali, le differenti soluzioni che vengono affermandosi nei diversi ordinamenti risentono pesantemente dell'assenza di una chiara opzione di fondo che le ispiri. Lo sviluppo della nuova disciplina del diritto a disporre della propria sofferenza non potrà dunque che avvenire per piccoli passi, prevalentemente di natura giurisprudenziale, inevitabilmente percepiti come contraddittori e innovativi rispetto a una legislazione e ad una prassi ormai ampiamente lacunose ed eterogenee.

I due casi giudiziari in questione sono apparentemente simili ma in realtà alquanto diversi tra loro. Il primo, recentemente deciso dall'Alta corte regia di Londra, ha riconosciuto a una donna il diritto a staccare la macchina che la tiene in vita, affermando il suo diritto a non essere sottoposta a un trattamento medico non voluto. Il secondo, che sarà deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il mese prossimo, riguarda invece un'altra donna inglese in stato terminale e senza alcuna possibilità di recupero, che, con l'aiuto del marito, intende provocarsi la morte. La questione attiene dunque, in punto di diritto, alla punibilità penale del marito, che le corti nazionali non potrebbero che riconoscere in base all'attuale normativa (pur con tutte le possibili attenuanti del caso), e che i coniugi ritengono in contrasto con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A prima vista sembra difficile che la Corte europea accolga la richiesta dei coniugi inglesi. È però possibile che la Corte, anche senza far propri gli argomenti dei ricorrenti, tracci nella sostanza una linea interpretativa innovativa, destinata a ripercuotersi a medio termine sugli ordinamenti dei 43 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Nella realtà costituzionale plurilivello e fortemente interconnessa ormai vigente in Europa, le decisioni giudiziarie creano infatti modelli che circolano inevitabilmente anche quando non si applicano direttamente alle giurisdizioni dei diversi Paesi.

Lo stesso accade per le soluzioni normative. I Paesi Bassi già da due anni hanno depenalizzato e disciplinato l'eutanasia, con una legge assai articolata ma estremamente innovativa, pur basata sulle acquisizioni di una giurisprudenza ormai decennale che andava nel medesimo senso. Analoga soluzione è stata adottata in Australia. Recentemente il Belgio ha intrapreso la stessa strada, approvando (anche se per ora solo al Senato) una proposta di legge molto simile a quella olandese. Altri Paesi come la Germania, la Spagna o la Svizzera, con normative o più spesso con mere prassi più limitate, hanno depenalizzato alcune forme di aiuto al suicidio. Giuridicamente queste nuove interpretazioni hanno potuto imporsi ritenendo l'aiuto a morire un ausilio - per quanto estremo - prestato nel corso della vita, e, più in generale, considerando la morte come parte ultima della vita stessa, e in essa quindi ricompresa.

Inutile ricordare che l'Italia non solo non sta seguendo questa tendenza, ma le voci che si levano, specie dal Governo, sono fortemente contrarie a qualunque riconsiderazione dell'approccio finora adottato, che è quello dello Stato "etico", ispirato al principio della "sacralità della vita", della sua derivazione trascendente e divina e dunque della repressione penale di condotte ritenute contrarie ai fondamenti morali dello Stato. Né si registrano interpretazioni sostanzialmente difformi da parte della giurisprudenza.

È fin troppo evidente che entrambe le posizioni sono sostenibili, proprio perché si tratta di opzioni morali che devono quindi preesistere alla regola giuridica. In questo dibattito lacerante non spetta al diritto dettare le scelte morali che stanno alla base delle discipline. Il compito del giurista è quello di comprendere e analizzare quanto sta accadendo e le sue ragioni, nell'ottica del sistema complessivo. E ciò che sta accadendo è che nuove regole si stanno lentamente affermando, attraverso una legge belga, una pronuncia giurisprudenziale britannica, una francese e così via.

Questo nuovo approccio, anche se di rottura con la tradizione giuridica dei paesi interessati, è in qualche misura inevitabile perché ispirato da un'interpretazione estensiva del principio pluralista che sta alla base del patrimonio giuridico occidentale. Il pluralismo, come la democrazia, lo stato di diritto ed altri principi di cui spesso ci si riempie la bocca come slogan vuoti di contenuto concreto, ha invece le sue conseguenze e i suoi costi anche in termini di scelte etiche. Se vogliamo - ma oggi, giuridicamente, non possiamo che volere - essere una società pluralista, dobbiamo accettare l'orientamento interpretativo che inevitabilmente ne consegue. Il punto di equilibrio sta forse, ancora una volta, nella libertà di autodeterminazione personale, principio fondamentale e in troppi casi ancora negletto dello Stato liberale. Una libertà che non può essere limitata quando crea ulteriori diritti in capo a singole persone senza per questo limitare quelli altrui.

In concreto, dunque, appare connaturata alla natura pluralistica dell'ordinamento ed al principio personalista (e dunque una conseguenza inevitabile, sia pure in tempi medi) la possibilità che lo Stato laico garantisca il diritto di porre fine alla vita in presenza di determinate condizioni, perché ciò accresce la sfera di libertà del singolo senza limitare quella di chi moralmente questa soluzione legittimamente non accetta. Proprio in questo sta il punto forte, l'argomento giuridicamente vincente nello scontro etico in questione: il confronto è infatti tra una posizione che garantisce un diritto (per quanto moralmente contestato) senza comprimere quelli di chi vi si oppone, ed una regola totalizzante, che in nome di principi non più universalmente condivisi impedisce scelte diverse da quelle imposte. Il diritto di ogni persona - adulta e in grado di intendere e di volere - di scegliere il modo di vivere e quindi di morire, è esercitabile nel pieno rispetto delle convinzioni etiche o religiose di chi non può accettare di dare la morte a sé o ad altri in qualsivoglia circostanza. Non vale invece il contrario. Una società che proibisce qualunque forma di interruzione volontaria della vita biologica non lascia spazio per i diritti di chi non condivide questa impostazione.

Per questo, in un ordinamento laico e pluralista, la prima soluzione, piaccia o meno, è destinata a imporsi. E lo stesso principio dovrà estendersi ad altri settori toccati dalla medesima problematica: dalla disciplina delle droghe alla bioetica ai censimenti etnici. L'appartenenza - anche al gruppo di chi non intende sopportare cristianamente il dolore - sempre meno potrà essere imposta, e sempre più dovrà essere consentita e disciplinata sulla base di regole ispirate alla libera scelta personale nel rispetto del diritto altrui di pensare e agire diversamente. Il percorso sarà lungo e (giustamente) contrastato. Ma la direzione sembra segnata.
inizio pagina
vedi anche
Bioetica