![]() RASSEGNA STAMPA | ![]() 26 MARZO 2002 |
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Due recenti
casi giudiziari originati in Gran Bretagna inducono a riflettere sul tema
dell'eutanasia e, più in generale, sui delicati aspetti relativi
all'autodeterminazione personale per quanto concerne la propria stessa vita.
Giuridicamente
si tratta di casi di estrema complessità, perché la soluzione tecnica da
adottare non può prescindere da decisioni etiche, morali e politiche precedenti
alla norma. La difficoltà sta proprio in questo: mancando una posizione etica
assolutamente prevalente - com'è inevitabile in un sistema plurali, le
differenti soluzioni che vengono affermandosi nei diversi ordinamenti risentono
pesantemente dell'assenza di una chiara opzione di fondo che le ispiri. Lo
sviluppo della nuova disciplina del diritto a disporre della propria sofferenza
non potrà dunque che avvenire per piccoli passi, prevalentemente di natura
giurisprudenziale, inevitabilmente percepiti come contraddittori e innovativi
rispetto a una legislazione e ad una prassi ormai ampiamente lacunose ed
eterogenee.
I due casi
giudiziari in questione sono apparentemente simili ma in realtà alquanto
diversi tra loro. Il primo, recentemente deciso dall'Alta corte regia di
Londra, ha riconosciuto a una donna il diritto a staccare la macchina che la
tiene in vita, affermando il suo diritto a non essere sottoposta a un
trattamento medico non voluto. Il secondo, che sarà deciso dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo il mese prossimo, riguarda invece un'altra donna inglese
in stato terminale e senza alcuna possibilità di recupero, che, con l'aiuto del
marito, intende provocarsi la morte. La questione attiene dunque, in punto di
diritto, alla punibilità penale del marito, che le corti nazionali non
potrebbero che riconoscere in base all'attuale normativa (pur con tutte le
possibili attenuanti del caso), e che i coniugi ritengono in contrasto con i
principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A prima vista sembra
difficile che la Corte europea accolga la richiesta dei coniugi inglesi. È però
possibile che la Corte, anche senza far propri gli argomenti dei ricorrenti,
tracci nella sostanza una linea interpretativa innovativa, destinata a
ripercuotersi a medio termine sugli ordinamenti dei 43 Paesi aderenti al
Consiglio d'Europa. Nella realtà costituzionale plurilivello e fortemente
interconnessa ormai vigente in Europa, le decisioni giudiziarie creano infatti
modelli che circolano inevitabilmente anche quando non si applicano
direttamente alle giurisdizioni dei diversi Paesi.
Lo stesso
accade per le soluzioni normative. I Paesi Bassi già da due anni hanno
depenalizzato e disciplinato l'eutanasia, con una legge assai articolata ma
estremamente innovativa, pur basata sulle acquisizioni di una giurisprudenza
ormai decennale che andava nel medesimo senso. Analoga soluzione è stata
adottata in Australia. Recentemente il Belgio ha intrapreso la stessa strada,
approvando (anche se per ora solo al Senato) una proposta di legge molto simile
a quella olandese. Altri Paesi come la Germania, la Spagna o la Svizzera, con
normative o più spesso con mere prassi più limitate, hanno depenalizzato alcune
forme di aiuto al suicidio. Giuridicamente queste nuove interpretazioni hanno
potuto imporsi ritenendo l'aiuto a morire un ausilio - per quanto estremo -
prestato nel corso della vita, e, più in generale, considerando la morte come
parte ultima della vita stessa, e in essa quindi ricompresa.
Inutile
ricordare che l'Italia non solo non sta seguendo questa tendenza, ma le voci
che si levano, specie dal Governo, sono fortemente contrarie a qualunque
riconsiderazione dell'approccio finora adottato, che è quello dello Stato
"etico", ispirato al principio della "sacralità della
vita", della sua derivazione trascendente e divina e dunque della
repressione penale di condotte ritenute contrarie ai fondamenti morali dello
Stato. Né si registrano interpretazioni sostanzialmente difformi da parte della
giurisprudenza.
È fin troppo
evidente che entrambe le posizioni sono sostenibili, proprio perché si tratta
di opzioni morali che devono quindi preesistere alla regola giuridica. In
questo dibattito lacerante non spetta al diritto dettare le scelte morali che
stanno alla base delle discipline. Il compito del giurista è quello di
comprendere e analizzare quanto sta accadendo e le sue ragioni, nell'ottica del
sistema complessivo. E ciò che sta accadendo è che nuove regole si stanno
lentamente affermando, attraverso una legge belga, una pronuncia
giurisprudenziale britannica, una francese e così via.
Questo nuovo
approccio, anche se di rottura con la tradizione giuridica dei paesi
interessati, è in qualche misura inevitabile perché ispirato da un'interpretazione
estensiva del principio pluralista che sta alla base del patrimonio giuridico
occidentale. Il pluralismo, come la democrazia, lo stato di diritto ed altri
principi di cui spesso ci si riempie la bocca come slogan vuoti di contenuto
concreto, ha invece le sue conseguenze e i suoi costi anche in termini di
scelte etiche. Se vogliamo - ma oggi, giuridicamente, non possiamo che volere -
essere una società pluralista, dobbiamo accettare l'orientamento interpretativo
che inevitabilmente ne consegue. Il punto di equilibrio sta forse, ancora una
volta, nella libertà di autodeterminazione personale, principio fondamentale e
in troppi casi ancora negletto dello Stato liberale. Una libertà che non può
essere limitata quando crea ulteriori diritti in capo a singole persone senza
per questo limitare quelli altrui.
In concreto,
dunque, appare connaturata alla natura pluralistica dell'ordinamento ed al
principio personalista (e dunque una conseguenza inevitabile, sia pure in tempi
medi) la possibilità che lo Stato laico garantisca il diritto di porre fine
alla vita in presenza di determinate condizioni, perché ciò accresce la sfera
di libertà del singolo senza limitare quella di chi moralmente questa soluzione
legittimamente non accetta. Proprio in questo sta il punto forte, l'argomento
giuridicamente vincente nello scontro etico in questione: il confronto è
infatti tra una posizione che garantisce un diritto (per quanto moralmente
contestato) senza comprimere quelli di chi vi si oppone, ed una regola
totalizzante, che in nome di principi non più universalmente condivisi
impedisce scelte diverse da quelle imposte. Il diritto di ogni persona - adulta
e in grado di intendere e di volere - di scegliere il modo di vivere e quindi
di morire, è esercitabile nel pieno rispetto delle convinzioni etiche o
religiose di chi non può accettare di dare la morte a sé o ad altri in
qualsivoglia circostanza. Non vale invece il contrario. Una società che
proibisce qualunque forma di interruzione volontaria della vita biologica non
lascia spazio per i diritti di chi non condivide questa impostazione.
Per questo, in un ordinamento laico e pluralista, la prima soluzione, piaccia o meno, è destinata a imporsi. E lo stesso principio dovrà estendersi ad altri settori toccati dalla medesima problematica: dalla disciplina delle droghe alla bioetica ai censimenti etnici. L'appartenenza - anche al gruppo di chi non intende sopportare cristianamente il dolore - sempre meno potrà essere imposta, e sempre più dovrà essere consentita e disciplinata sulla base di regole ispirate alla libera scelta personale nel rispetto del diritto altrui di pensare e agire diversamente. Il percorso sarà lungo e (giustamente) contrastato. Ma la direzione sembra segnata.