RASSEGNA STAMPA

9 SETTEMBRE 2001
ALBERTO VIRGILIO
La legge sull'aborto va bene così com'è

Rocco Buttiglione ha riproposto il tema dell'aborto e della revisione della legge 194 del 1978 che disciplina l'interruzione della gravidanza.

L'argomento è di grande interesse sociale, politico e religioso. Va premesso che la tesi secondo cui l'aborto non può costituire un metodo giuridicamente e moralmente lecito per il controllo delle nascite e la pianificazione delle famiglie si rivela conforme non solo alle tradizioni storiche del nostro popolo (nella grande maggioranza di confessione cattolica), ma alla stessa normativa attualmente in vigore.

La citata legge enuncia infatti un principio-cardine sullo spirito informatore di tutta la materia. L'art. 1 stabilisce che lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio e che tra la finalità della legge è compresa quella di "evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite".

Le ipotesi di interruzione della gravidanza, nei primi 90 giorni, sono collegate a situazioni di emergenza (per la salute o altri validi motivi socialmente meritevoli di considerazione), mentre le violazioni delle disposizioni che regolano tutta la materia sono punite a titolo di reato.

Il tessuto normativo della legge è teoricamente ispirato a criteri di giusto equilibrio in quanto l'interruzione della gravidanza, nei casi ben determinati in cui è consentita, rappresenta nella ratio legis l'estremo rimedio per situazioni ritenute meritevoli di tutela. Non sembra perciò che sussistano i presupposti per riaccendere una disputa di carattere ideologico sugli aspetti di un problema che la coscienza popolare ritiene già risolto in modo soddisfacente. Premesso ciò, resta tuttavia l'esigenza di ottenere la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 194, le quali non possono essere eluse con l'artificiosa creazione delle condizioni fisiche e sociali che, nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla normativa, rendono possibile la pratica dell'aborto.

In tale prospettiva è indispensabile che i consultori familiari svolgano con efficacia i compiti a essi demandati e che tutti gli altri accorgimenti volti a scongiurare, nelle situazioni dubbie, il ricorso traumatico all'interruzione della gravidanza siano accuratamente sperimentati, sia nell'interesse del nascituro che in quello della gestante e della famiglia.

Nel quadro di queste finalità sembra possibile l'intervento del legislatore per ribadire i principi fondamentali della legge 194, allo scopo precipuo di ottenerne una più completa e puntuale applicazione, senza snaturarne la tessitura essenziale.
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